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mercoledì 29 ottobre 2014

Un po' di chiarezza sui bolli virtuali

Il d.m. 17 giugno 2014 (vedi gazzetta ufficiale. n. 146 del 26 giugno 2014) ha modificato, le regole 
sull’ assolvimento dell’imposta di bollo anche per le fatture elettroniche.
Queste sono, a tutti gli effetti fatture e quindi, a queste si applicano tutte le norme specifiche in materia di Iva e di imposta di bollo.
A titolo di esempio, ricordiamo che il bollo da 2 euro (al momento in cui scriviamo) va inserito in fattura se gli importi non soggetti a Iva sono superiori a 77,47 euro, in caso di:
  • operazioni esenti ex art. 10, escluse ex art. 15 e fuori campo Iva per assenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale 
  • oppure in caso di fatture emesse da soggetti “minimi” (ex art. 100 l. 244/2007 e d.l. 98/2011) e in alcuni casi di operazioni ex art. 8 c), 8 bis e 9 d.p.r. 633/1972.
Come si applica il bollo sulla fattura elettronica ?
Non si può trasformare la fattura elettronica in fattura cartacea mediante la stampa e apporre il contrassegno telematico sulla versione cartacea perché del tutto inutile: la marca da bollo così apposta non soddisfa, infatti, l’adempimento.
Dal 27 giugno 2014, con l’entrata in vigore del  dm 17 giugno 2014 , è possibile assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale mediante modello F24 che dovrà essere versato a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile, 29 aprile negli anni bisestili). La nuova norma elimina i versamenti in acconto e a saldo e modifica il metodo di pagamento: da modello F23 a modello F24. In questo modo l’imposta è assolta sulle fatture effettivamente emesse e non su un numero previsionale.
Inoltre, con le nuove regole, non sarà più necessaria la comunicazione preventiva mediante lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate. 
Infine, nel file xml della fattura elettronica, occorre riportare la norma di riferimento. (ci pensa busstop) In attesa che venga aggiornato il tracciato della Fattura PA, nel campo “Numero Bollo” viene inserita la stringa “DM-17-GIU-2014”.
Vedere manuale di BUSSTOP ala pagina La fattura elettronica




venerdì 24 ottobre 2014

Perché lavorare al netto iva con le P.A.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, siamo obbligati ad inviare i file xml con importo netti + iva perché è così che vogliono le P.A.
Per coloro che lavorano già in questo modo, il problema non si pone, mentre chi lavora con importi lordi,  potrebbe avere differenze decimali in fattura.

Facciamo un esempio con un servizio di importo pari a € 1.050,00 iva inclusa.
BUSSTOP è costretto a scorporare l'iva e poi ricalcolarla, proprio perché le P.A. esigono solo importi netti.
Vediamo come vengono fatti i calcoli:
€ 1.050,00 / 1.10 = 954,55 (netti)
€    954,55 * 10% = 95,46 che sommati danno € 1050,01 (diverso quindi da quanto pattuito)

Il conteggio diventa ancora più problematico, qualora si fatturi una serie di servizi con medesimo importo (per es. un contratto per 10 corse mensili)

€ 105,00 / 1.10 = 95,45 * 10 = 954,50
€ 954,50 * 10% = 95,45 che sommati danno € 1049,95 (diverso quindi da quanto pattuito)

Per risolvere il problema, siamo intervenuti con una routine che arrotonda per difetto l'imponibile (nel primo caso) e arrotonda per eccesso l'iva (nel secondo caso), ma costringendoci poi ad esporre in fattura contratti e solo nel caso si lavori con importi lordi, gli importi singoli al lordo.

esempio come sopra per fatture a contratto elettroniche.

n. 10 corse a € 105,00 iva compresa a corsa = netto 954,54 + iva 95,46 (contratto a corsa)
n. 10 giorni a € 105,00 iva compresa a giorno = netto 954,54 + iva 95,46 (contratto a giorno)
Km giornalieri 10x10 giorni a € 1,05 iva compresa a km  (contratto a km)

Quelle su carta, non subiscono variazioni nelle diciture, in quanto solo ad uso interno.


Naturalmente, lavorando al netto di iva,non si porrebbe il problema del totale lordo con presenza di decimali.


venerdì 17 ottobre 2014

Software di Firma digitale + marca temporale

Coloro che hanno acquistato l'hardware della firma digìtale (chiavetta usb o card che sia) dalla CAMERA DI COMMERCIO, possono sostituire il software DIKE con il software FILE PROTECTOR.

Il vantaggio è che quest'ultimo non necessità più delle marche temporali, in quanto valorizza il parametro “signing time”, che riporta la data e l’ora, ed anche la "time zone" e che assume il significato di riferimento temporale.
Quindi, quando si firmerà digitalmente un documento, questo verrà anche marcato temporalmente.

L'indirizzo da cui scaricare il FILE PROTECTOR è il seguente:

https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/download-software_5543

La ditta BUSSTOP snc non si assume alcuna responsabilità per le informazioni pubblicate o per eventuale malfunzionamento del software citato.

Vi invitiamo pertanto ad una verifica con la camera di commercio competente 

sabato 26 luglio 2014

Aggiornamenti sulla marca temporale per le fatture elettroniche

ATTENZIONE:

Passaggio tratto dal sito http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-12.htm

  • il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing time”, che riporta la data e l’ora, ed anche la "time zone" e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l’ apposizione della marca temporale.

Verificare con il proprio fornitore della firma digitale, se vengono valorizzati i parametri

“signing time”
"time zone"

Se si, le marche temporali per ogni singola fattura non sono necessarie perché apposte dal programma di firma digitale


Allo stato attuale, rimane l'obbligo di marcare temporalmente il pacchetto di archiviazione (insieme di fatture da archiviare in modo sostitutivo) come si evince dal DM 17.6.2014 art. 3 - punto 2 
riportato nel post precedente.


Il processo di conservazione dei documenti  informatici  termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi  sul
pacchetto di archiviazione. 

giovedì 17 luglio 2014

DM 17.6.2014 in materia di fatturazione elettronica

Art. 1 
Definizioni
1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni  contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei  decreti attuativi  emanati  ai  sensi  dell'art.  71  del  predetto   decreto legislativo. 


Art. 2
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie 1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica. 2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita', dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrita', l'accesso e la leggibilita' nel tempo del documento informatico.


Art. 3
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale 1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilita'; b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali. 2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. 3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489. (vedi in fondo al decreto)

Art. 4
Obbighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari 1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. Ai fini fiscali, la conformita' all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche. 3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.







Art. 5
Obbligo di comunicazione  e  di  esibizione  delle  scritture  e  dei
                documenti rilevanti ai fini tributari 
 
  1. Il  contribuente  comunica  che  effettua  la  conservazione  in
modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di   imposta   di
riferimento. 
  2. In caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  il  documento
informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero  presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto  ai
sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche  per  via
telematica secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimenti  dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali. 
  4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e  dei
Monopoli, che  saranno  pubblicati  nell'apposita  sezione  del  sito
internet istituzionale secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono  stabilite,  in  relazione  ai
diversi settori d'imposta, specifiche  modalita'  per  l'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 



Art. 6
Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari 1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita' esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.


Art. 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. 3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti gia' conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformita' delle disposizioni del presente decreto. 5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali e' prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. Roma, 17 giugno 2014 Il Ministro: Padoan
A seguito  della modifica intervenuta all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94,
i registri e i libri contabili, si reputano regolarmente tenuti con sistemi
meccanografici, senza che debba  avvenire la trascrizione su supporti
cartacei,entro i termini previsti dal legislatore), dei dati che si
riferiscono all’esercizio per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali, non siano scaduti da più di
tre mesi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Al momento dello svolgimento dell'attività di controllo: I libri risultano
aggiornati sugli apposti supporti magnetici
- In sede di ispezione o controllo I libri sono stampati simultaneamente alla
precisa richiesta degli organi verificatori e in loro presenza-
Da questo si evince che:
il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi.

mercoledì 9 luglio 2014

Attestazioni art. 561 CEE in Francia

Come al solito, la Francia vuole distinguersi dagli altri paesi europei in merito, questa volta, ai controlli delle attestazioni autisti art. 561 CEE.
In particolare, contestano quelle che raggruppano in un unico foglio, giorni di riposo, ferie o qualsiasi altra assenza; i gendarmi francesi quindi,  pretendono un foglio per ogni giorno.

Come si procede in Busstop allora ?  vai alla pagina

Attestazioni separate giorno per giorno (Francia)

La Francia chiede ................ BUSSTOP risolve.

Ricevute fiscali Si - Ricevute fiscali No

Per motivi di privacy, i dati cliente, le mail e le firme sono state cancellate.

Un nostro cliente è stato fermato e multato all'aeroporto di Rimini, perché con 2 bus svolgeva un servizio di noleggio e non aveva ricevute fiscali con se.
Premesso che è da anni che si dibatte su questo tema, ecco la risposta dell'Agenzia Entrate al quesito posto dal nostro cliente, in merito all'obbligatorietà di emissione delle ricevute fiscali.


Speriamo di fare cosa gradita girarvi questo documento, che chiarisce la NON NECESSITA' delle ricevute fiscali per quel tipo di servizio.


Date: Tue, 8 Jul 2014 11:36:01 +0200
From: xxxxxxx@sogei.it
To: xxxxxxx@hotmail.it
Subject: Risposta a richiesta informazioni numero 19791200
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Testo richiesta informazioni:
Una societa`, che svolge l'attivita` di trasporto di persone su strada, riceve da una agenzia viaggi l'incarico di trasportare turisti dai loro rispettivi alberghi all'aeroporto. A fine mese la ditta che ha eseguito i servizi di trasporto emette regolare fattura con iva nei confronti dell'agenzia viaggi. Si chiede se la ditta di trasporti abbia l'obbligo di emettere ricevuta fiscale nei confronti dei turisti passeggeri al termine di ogni trasporto, considerando che la prestazione seppur ultimata non e` ancora stata pagata (perche` sara` l'agenzia viaggi a pagare) e che la ditta di trasporto ha rapporti economici esclusivamente con l'agenzia viaggi. Grazie

Testo risposta:
Gentile Sig. XXXXXX, nel caso in oggetto il servizio di trasporto è compreso probabilmente in un unico pacchetto che l'utilizzatore finale paga complessivamente all'agenzia di viaggi.
In questo caso nessuna ricevuta fiscale deve essere rilasciata al momento dell'utilizzo del
servizio.


Il rapporto di pagamento e fatturazione avviene tra la società di trasporto e l'agenzia di
viaggi.
Cordiali
saluti


Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.

Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale di Venezia
Contact Center
IL DIRETTORE












L

martedì 3 giugno 2014

POS obligatorio a far data dal 30 giugno 2014 ?

POS OBBLIGATORIO DAL 30.06.2014 ?
Dal prossimo 30.06 tutti i soggetti che effettuano attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, saranno obbligati ad attivarsi per ricevere
pagamenti con carte di debito (ad esempio Bancomat).
La norma è finalizzata a limitare l’uso del contante.
L’obbligo scatta solo per importi superiori a Euro 30,00.
I costi per l’installazione e l’utilizzo del POS (o PayPal, ecc…) sono ad esclusivo carico
dell’esercente o del professionista, eventuali sovrapprezzi richiesti per poter
effettuare il pagamento con moneta elettronica sono considerati pratica commerciale
scorretta.
Va evidenziato che al momento la norma non prevede sanzioni, tutte da definire invece
le conseguenze (“mora del creditore” art. 1207 C.C. ecc…).
E’ possibile che entro il 26.06.2014 con un ulteriore decreto vengano individuate ad
esempio, nuove soglie minime di importo rispetto ai 30,00 Euro o un limite di fatturato
per l’azienda; sarà nostra cura comunicarVi eventuali variazioni.

venerdì 30 maggio 2014

Decreto Presidente del Consiglio dei ministri in materia di conservazione digitale dei documenti

Chi fosse interessato, può scaricare dal seguente link, il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale inerente la conservazione digitale dei documenti.

conservazione digitale

domenica 18 maggio 2014

Fattura elettronica

Terminati i lavori di realizzazione della fattura elettronica da inviare alle pubbliche amministrazioni.
I nostri clienti stano ricevendo in questi giorni, le prime richieste da parte delle scuole e a partire dal 06 giugno 2014, le fatture relative a servizi per date successive, dovranno essere inviate solo in formato elettronico. Per i servizi antecedenti, ma fatturati successivamente al 06 giugno, verranno ancora accettate le fatture cartacee, ma solo fino a settembre 2014.
Maggiori informazioni le potete ricavare dal sito

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fatturazione+elettronica+PA/

Obblighi del trasmittente: (voi)

1) Firmare digitalmente ogni singola fattura elettronica
2) Apporre la marca temporale
3) Ove ricorre (viaggi estero) apporre il bollo virtuale ovvero indicare la concessione rilasciate dall'ufficio delle entrate. (Informazioni)
4) Archiviare digitalmente i file.

Sarà nostra cura pubblicare in questo blog le ulteriori notizie e novità normative, non appena in nostro possesso.
Sul blog implementazioni invece, pubblicheremo il manuale di configurazione e funzionamento delle fatture elettroniche.

ATTENZIONE: 
la scrivente non si assume responsabilità per le notizie pubblicate su questo blog. Tutto ciò che segue l'emissione del file di fattura elettronica, (firma, marca temporale, conservazione digitale) non compete alla scrivente. Vogliamo però informarvi e darvi più notizie possibili in merito, ma chiediamo di verificarne l'esattezza con i vostri consulenti.


martedì 11 marzo 2014

Novità normative per i periodi di guida e riposo nei servizi di trasporto occasionali internazionali




Il parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2009.

Di cosa si tratta?

Innanzitutto sono state previste modalità e procedure per snellire la burocrazia al fine di ottenere le autorizzazioni per tutte le forme di trasporto di Passeggeri siano essi per servizi regolari, regolari specializzati, occasionali o di" cabotaggio, (cabotaggio: servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada
effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell'obiettivo fondamentale del servizio).
Inoltre sono state previste o meglio, statuite perché già parzialmente in vigore, le modalità di accesso al mercato del trasporto viaggiatori su strada.

Le novità più significative per la fruizione dei periodi di riposo
settimanali.
Di particolare interesse appare la norma che ha modificato il Reg. 561/2006
nella parte relativa al numero massimo di giorni di lavoro che il conducente
può effettuare. Infatti, recependo le istanze che da tutta Europa, da anni, le
associazioni di categoria del trasporto passeggeri hanno rivolto al Parlamento
Europeo, lo stesso ha preso atto che le richieste potevano essere giustificate
e che una deroga in tal senso potesse essere applicata a tali trasporti a
determinate condizioni. Tali deroghe saranno monitorate per un periodo (fino
al 2014) per una verifica delle eventuali ripercussioni e ricadute sulla sicurezza stradale.


Le ragioni delle richieste.
Le imprese impegnate nei trasporti occasionali di passeggeri a livello internazionale lamentavano il fatto di come era diventato troppo oneroso organizzare un viaggio per un periodo più lungo di 6 giorni in quanto, dovendo il conducente necessariamente effettuare un riposo settimanale, ancorché ridotto fino a 24 ore, dopo sei periodi di 24 ore dalla partenza. In questo modo o l'azienda metteva a disposizione un secondo autista, oppure il
viaggio veniva a subire uno stop temporaneo con le ripercussioni sui viaggiatori che sono facilmente immaginabili. Si pensi inoltre anche alle imprese il cui conducente è il titolare stesso.


Cosa si può fare in merito dal 04 giugno 2010 e dal1 gennaio 2014?
Nei servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri il conducente potrà derogare dal riposo settimanale effettuando senza interruzioni (fatti salvi naturalmente i riposo giornalieri se non vi è a bordo il doppio autista), 12 giorni di lavoro consecutivi rimandando il riposo settimanale nella terza settimana o con le modalità che si vedranno più avanti. Ricordiamo che la normativa attuale non consente di andare oltre le 6 giornate di attività senza prendere un riposo settimanale il settimo giorno.


Quali sono le condizioni per rispettare tale deroga?
Le condizioni per avere diritto a tale deroga sono le seguenti:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno
Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente
regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

b)   dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
- due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
- un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;

c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di   apparecchio di controllo  conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; (trattasi di tachigrafo digitale) nonché

d)     dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 (cosiddetta guida continua), sia ridotto a tre ore (anziché effettuare le interruzioni di 45 minuti o frazionate (la prima di 15 minuti almeno e la seconda di 30 minuti almeno) ogni 4 ore e mezza, devono essere effettuate ogni 3 ore)

ATTENZIONE: i limiti di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali restano invariati come pure l’obbligo di fruire del riposo giornaliero con la sola eccezione della guida in multi presenza secondo le modalità previste da quest’ultima (riposo ininterrotto di almeno 9 ore nell’arco delle 30)








mercoledì 29 gennaio 2014

Modifiche al REGOLAMENTO CE 561/2006:

Il regolamento CE 561/2006 è stato modificato prevedendo due nuove condizioni per l'utilizzo della regola dei 12 giorni sul riposo autista.

1. dal 1° gennaio 2014, i bus che svolgono servizio su territorio estero per un periodo superiore a 6 giorni, devono essere dotati di crono digitale (regolamento CEE n 3821/85), oppure avere a bordo più autisti.

2. in caso di guida notturna  (22,00 - 06,00)  si richiede l'utilizzo di più autisti oppure, la sosta deve essere tassativamente fatta dopo 3 ore anziché 4,5
Si precisa che rientrano in questa casistica,  i servizi compresi nella fascia oraria indicata, a prescindere che l'ora di inizio servizio avvenga prima o dopo le 22.00 e/o l'ora di fine sia prima o dopo le 6,00.