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giovedì 17 luglio 2014

DM 17.6.2014 in materia di fatturazione elettronica

Art. 1 
Definizioni
1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni  contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei  decreti attuativi  emanati  ai  sensi  dell'art.  71  del  predetto   decreto legislativo. 


Art. 2
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie 1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica. 2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita', dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrita', l'accesso e la leggibilita' nel tempo del documento informatico.


Art. 3
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale 1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilita'; b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali. 2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. 3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489. (vedi in fondo al decreto)

Art. 4
Obbighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari 1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. Ai fini fiscali, la conformita' all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche. 3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.







Art. 5
Obbligo di comunicazione  e  di  esibizione  delle  scritture  e  dei
                documenti rilevanti ai fini tributari 
 
  1. Il  contribuente  comunica  che  effettua  la  conservazione  in
modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di   imposta   di
riferimento. 
  2. In caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  il  documento
informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero  presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto  ai
sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche  per  via
telematica secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimenti  dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali. 
  4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e  dei
Monopoli, che  saranno  pubblicati  nell'apposita  sezione  del  sito
internet istituzionale secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono  stabilite,  in  relazione  ai
diversi settori d'imposta, specifiche  modalita'  per  l'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 



Art. 6
Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari 1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita' esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.


Art. 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. 3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti gia' conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformita' delle disposizioni del presente decreto. 5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali e' prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. Roma, 17 giugno 2014 Il Ministro: Padoan
A seguito  della modifica intervenuta all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94,
i registri e i libri contabili, si reputano regolarmente tenuti con sistemi
meccanografici, senza che debba  avvenire la trascrizione su supporti
cartacei,entro i termini previsti dal legislatore), dei dati che si
riferiscono all’esercizio per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali, non siano scaduti da più di
tre mesi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Al momento dello svolgimento dell'attività di controllo: I libri risultano
aggiornati sugli apposti supporti magnetici
- In sede di ispezione o controllo I libri sono stampati simultaneamente alla
precisa richiesta degli organi verificatori e in loro presenza-
Da questo si evince che:
il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi.