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martedì 3 giugno 2014

POS obligatorio a far data dal 30 giugno 2014 ?

POS OBBLIGATORIO DAL 30.06.2014 ?
Dal prossimo 30.06 tutti i soggetti che effettuano attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, saranno obbligati ad attivarsi per ricevere
pagamenti con carte di debito (ad esempio Bancomat).
La norma è finalizzata a limitare l’uso del contante.
L’obbligo scatta solo per importi superiori a Euro 30,00.
I costi per l’installazione e l’utilizzo del POS (o PayPal, ecc…) sono ad esclusivo carico
dell’esercente o del professionista, eventuali sovrapprezzi richiesti per poter
effettuare il pagamento con moneta elettronica sono considerati pratica commerciale
scorretta.
Va evidenziato che al momento la norma non prevede sanzioni, tutte da definire invece
le conseguenze (“mora del creditore” art. 1207 C.C. ecc…).
E’ possibile che entro il 26.06.2014 con un ulteriore decreto vengano individuate ad
esempio, nuove soglie minime di importo rispetto ai 30,00 Euro o un limite di fatturato
per l’azienda; sarà nostra cura comunicarVi eventuali variazioni.

venerdì 30 maggio 2014

Decreto Presidente del Consiglio dei ministri in materia di conservazione digitale dei documenti

Chi fosse interessato, può scaricare dal seguente link, il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale inerente la conservazione digitale dei documenti.

conservazione digitale

domenica 18 maggio 2014

Fattura elettronica

Terminati i lavori di realizzazione della fattura elettronica da inviare alle pubbliche amministrazioni.
I nostri clienti stano ricevendo in questi giorni, le prime richieste da parte delle scuole e a partire dal 06 giugno 2014, le fatture relative a servizi per date successive, dovranno essere inviate solo in formato elettronico. Per i servizi antecedenti, ma fatturati successivamente al 06 giugno, verranno ancora accettate le fatture cartacee, ma solo fino a settembre 2014.
Maggiori informazioni le potete ricavare dal sito

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fatturazione+elettronica+PA/

Obblighi del trasmittente: (voi)

1) Firmare digitalmente ogni singola fattura elettronica
2) Apporre la marca temporale
3) Ove ricorre (viaggi estero) apporre il bollo virtuale ovvero indicare la concessione rilasciate dall'ufficio delle entrate. (Informazioni)
4) Archiviare digitalmente i file.

Sarà nostra cura pubblicare in questo blog le ulteriori notizie e novità normative, non appena in nostro possesso.
Sul blog implementazioni invece, pubblicheremo il manuale di configurazione e funzionamento delle fatture elettroniche.

ATTENZIONE: 
la scrivente non si assume responsabilità per le notizie pubblicate su questo blog. Tutto ciò che segue l'emissione del file di fattura elettronica, (firma, marca temporale, conservazione digitale) non compete alla scrivente. Vogliamo però informarvi e darvi più notizie possibili in merito, ma chiediamo di verificarne l'esattezza con i vostri consulenti.


martedì 11 marzo 2014

Novità normative per i periodi di guida e riposo nei servizi di trasporto occasionali internazionali




Il parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2009.

Di cosa si tratta?

Innanzitutto sono state previste modalità e procedure per snellire la burocrazia al fine di ottenere le autorizzazioni per tutte le forme di trasporto di Passeggeri siano essi per servizi regolari, regolari specializzati, occasionali o di" cabotaggio, (cabotaggio: servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada
effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell'obiettivo fondamentale del servizio).
Inoltre sono state previste o meglio, statuite perché già parzialmente in vigore, le modalità di accesso al mercato del trasporto viaggiatori su strada.

Le novità più significative per la fruizione dei periodi di riposo
settimanali.
Di particolare interesse appare la norma che ha modificato il Reg. 561/2006
nella parte relativa al numero massimo di giorni di lavoro che il conducente
può effettuare. Infatti, recependo le istanze che da tutta Europa, da anni, le
associazioni di categoria del trasporto passeggeri hanno rivolto al Parlamento
Europeo, lo stesso ha preso atto che le richieste potevano essere giustificate
e che una deroga in tal senso potesse essere applicata a tali trasporti a
determinate condizioni. Tali deroghe saranno monitorate per un periodo (fino
al 2014) per una verifica delle eventuali ripercussioni e ricadute sulla sicurezza stradale.


Le ragioni delle richieste.
Le imprese impegnate nei trasporti occasionali di passeggeri a livello internazionale lamentavano il fatto di come era diventato troppo oneroso organizzare un viaggio per un periodo più lungo di 6 giorni in quanto, dovendo il conducente necessariamente effettuare un riposo settimanale, ancorché ridotto fino a 24 ore, dopo sei periodi di 24 ore dalla partenza. In questo modo o l'azienda metteva a disposizione un secondo autista, oppure il
viaggio veniva a subire uno stop temporaneo con le ripercussioni sui viaggiatori che sono facilmente immaginabili. Si pensi inoltre anche alle imprese il cui conducente è il titolare stesso.


Cosa si può fare in merito dal 04 giugno 2010 e dal1 gennaio 2014?
Nei servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri il conducente potrà derogare dal riposo settimanale effettuando senza interruzioni (fatti salvi naturalmente i riposo giornalieri se non vi è a bordo il doppio autista), 12 giorni di lavoro consecutivi rimandando il riposo settimanale nella terza settimana o con le modalità che si vedranno più avanti. Ricordiamo che la normativa attuale non consente di andare oltre le 6 giornate di attività senza prendere un riposo settimanale il settimo giorno.


Quali sono le condizioni per rispettare tale deroga?
Le condizioni per avere diritto a tale deroga sono le seguenti:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno
Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente
regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

b)   dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
- due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
- un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;

c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di   apparecchio di controllo  conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; (trattasi di tachigrafo digitale) nonché

d)     dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 (cosiddetta guida continua), sia ridotto a tre ore (anziché effettuare le interruzioni di 45 minuti o frazionate (la prima di 15 minuti almeno e la seconda di 30 minuti almeno) ogni 4 ore e mezza, devono essere effettuate ogni 3 ore)

ATTENZIONE: i limiti di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali restano invariati come pure l’obbligo di fruire del riposo giornaliero con la sola eccezione della guida in multi presenza secondo le modalità previste da quest’ultima (riposo ininterrotto di almeno 9 ore nell’arco delle 30)








mercoledì 29 gennaio 2014

Modifiche al REGOLAMENTO CE 561/2006:

Il regolamento CE 561/2006 è stato modificato prevedendo due nuove condizioni per l'utilizzo della regola dei 12 giorni sul riposo autista.

1. dal 1° gennaio 2014, i bus che svolgono servizio su territorio estero per un periodo superiore a 6 giorni, devono essere dotati di crono digitale (regolamento CEE n 3821/85), oppure avere a bordo più autisti.

2. in caso di guida notturna  (22,00 - 06,00)  si richiede l'utilizzo di più autisti oppure, la sosta deve essere tassativamente fatta dopo 3 ore anziché 4,5
Si precisa che rientrano in questa casistica,  i servizi compresi nella fascia oraria indicata, a prescindere che l'ora di inizio servizio avvenga prima o dopo le 22.00 e/o l'ora di fine sia prima o dopo le 6,00.




venerdì 15 novembre 2013

Iva estero - come funziona

Le cose da sapere

I committenti appartenenti alle categorie Tour operator/agenzie viaggi e Bus operator, sono obbligati a dichiarare e versare l'iva calcolata sull'imponibile per la tratta di competenza.
Questo meccanismo prende il nome di Reverse charge
Per i soggetti cosiddetti generici invece è sempre il vettore che esegue il servizio che dichiara e versa l'iva.

Paesi che non applicano il Reverse charge quali per esempio la Germania, (dal 01/10/2013) esigono che sia sempre il vettore che esegue il servizio a dichiarare e versare l'iva, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Dati necessari per una fatturazione corretta:

  1. aliquota iva da applicare all'imponibile del noleggio pervogni singolo paese 
  2. aliquota iva da detrarre con scorporo, sulle spese sostenute nei vari paesi
  3. se è il committente a dichiarare e versare l'iva, la descrizione e il numero degli art. di legge da indicare in fattura  e la "partita iva" del committente per ogni paese attraversato
  4. se è il vettore che esegue il servizio a dichiarare e versare l'iva, la partita iva per ogni paese in cui il vettore si è messo in regola.
  5. aliquota iva italiana da applicare/evidenziare in fattura per quelle nazioni che chiedono di esporre il calcolo (vedi Slovenia)
  6. eventuale tragitto da esporre in fattura, per quelle nazioni che lo richiedono obbligatoriamente (vedi Slovenia)
  7. Se il paese attraversato intende l'importo su cui calcolare l'iva al lordo o al netto dell'imposta. Allo stato attuale per esempio, la Germania intende l'importo al netto di iva che va quindi aggiunta.
  8. La data di ingresso e la data di uscita dal paese attraversato
Esempio: 

percorso Austria - Germania - Slovenia
Km percorso totali 1260
Km in Italia 410 - km estero 850 di cui
Km in Austria 250
Km in Germania 200
Km in Slovenia 400
Importo del servizio € 4.000,00 
spese Austria € - Parcheggi € 30,00 - Vitto e alloggio autisti € 70,00 - Tot. spese € 100,00
spese Germania - Gasolio € 200,00 - Parcheggi € 50,00 - Tot. spese € 250,00
spese Slovenia - Parcheggi € 100,00 - Tot. spese € 100,00
imponibile al km  =  4000,00/1260 = 3,1746
imponibile Italia = km 410 x 3,1746 = 1301,59 art. 9
imponibile Austria = km 250  x 3,1746 =  793,65 art. 7
imponibile Germania = km 200  x 3,1746 =  634,92 + € 250,00 = €  884,92 art. 7 (caso 1)
imponibile Germania = km 200  x 3,1746 =  634,92 (caso 2)
imponibile Slovenia = km 400  x 3,1746 = 1269,84  = € 1269,84 art. 7


Risultato

caso 1 

in cui il consulente suggerisce che
le spese della Germania, contribuiscono all'imponibile su  cui calcolare l'iva
imponibile € 634,92 (noleggio) + 250,00 (spese) totale € 884,92 + iva 19% = € 168,13

Totale fattura:
Noleggio
Italia                = €  1301,59              
Austria               = €   793,65 
Germania              = €   634,92
Slovenia              = €  1269,84
Spese Austria         = €   100,00
Spese Germania        = €   250,00
Spese Slovenia        = €   100,00
Iva esposta Germania  = €   168,13
Iva esposta Slovenia  = €   120,63
Totale fattura                         = €     4738,76      

come sotto mostrato




Questo risultatosi ottiene:





1) L'importo in integrazione servizi deve essere noleggio + spese (€ 4.000,00)
2) In Archivi - tabelle Prenotazione  - Iva estero attivare il flag Iva in fattura sulle spese per la Germania
3) In integrazione servizi - Altri dati - Iva estero, attivare il flag Imp. iva in fattura per Slovenia e Germania
4) In integrazione servizi - dettaglio - Spese oppure in Altri dati - righe fattura, inserire le spese imputandole alla nazione in cui sono state sostenute (vedi immagine sopra) e flag Da fatturare attivato (rettangolo blu)


caso 2

il consulente suggerisce che le spese sostenute in Germania non  contribuiscono all'imponibile su cui calcolare l'iva
imponibile € 634,92 (noleggio) + iva 19% = € 120,63

Totale fattura:
Noleggio
Italia                = €  1301,59              
Austria               = €   793,65 
Germania              = €   634,92
Slovenia              = €  1269,84
Spese Austria         = €   100,00
Spese Germania        = €   250,00
Spese Slovenia        = €   100,00
Iva esposta Germania  = €   120,63
Iva esposta Slovenia  = €   120,63
Totale fattura                         = €     4691,26

come sotto mostrato



Questo risultatosi ottiene:





1) L'importo in integrazione servizi deve essere noleggio + spese (€ 4.000,00)
2) In Archivi - tabelle Prenotazione  - Iva estero disattivare il flag Iva in fattura sulle spese 
3) In integrazione servizi - Altri dati - Iva estero, attivare il flag Imp. iva in fattura per Slovenia e Germania
4) In integrazione servizi - dettaglio - Spese oppure in Altri dati - righe fattura, inserire le spese imputandole alla nazione in cui sono state sostenute (vedi immagine sopra) e flag Da fatturare attivato (rettangolo blu)



caso 3

il consulente suggerisce che le spese sostenute contribuiscono all'imponibile complessivo su cui calcolare l'iva
(importo del noleggio + importo spese) e l'iva non è aggiunta all'imponibile.


Noleggio              = € 4.000,00
Spese Austria         = €   100,00
Spese Germania        = €   250,00
Spese Slovenia        = €   100,00

Totale fattura        = € 4.450,00 (4450,00/1260 = € 3,5318)

Imponibili
Italia                = € 1.448,
02

Austria               = €   882,94

Germania              = €   706,35
Slovenia              = €  
1412,70



Questo risultatosi ottiene:

1) L'importo in integrazione servizi deve essere noleggio + spese (€ 4.500,00)
2) In Archivi - tabelle Prenotazione  - Iva estero disattivare il flag Iva in fattura sulle spese.
3) In integrazione servizi - Altri dati - Iva estero, disattivare il flag Imp. iva in fattura.
4) In integrazione servizi - dettaglio - Spese oppure in Altri dati - righe fattura, inserire descrizioni senza importo (freccia rossa) e flag Da fatturare attivato (rettangolo blu)




caso 4


il consulente suggerisce che le spese sostenute contribuiscono all'imponibile complessivo su cui calcolare l'iva
(importo del noleggio + importo spese); le spese sono esposte in fattura e l'iva non è aggiunta all'imponibile.


Noleggio              = € 4.000,00
Spese Austria         = €   100,00
Spese Germania        = €   250,00
Spese Slovenia        = €   100,00
Totale fattura        = € 4.450,00 (4450,00/1260 = € 3,5318)
Imponibili
Italia                = € 1.448,
02 
Austria               = €   882,94

Germania              = €   706,35Slovenia              = €  1412,70




Questo risultatosi ottiene:





1) L'importo in integrazione servizi deve essere noleggio (€ 4.000,00)
2) In Archivi - tabelle Prenotazione  - Iva estero disattivare il flag Iva in fattura sulle spese.
3) In integrazione servizi - Altri dati - Iva estero, disattivare il flag Imp. iva in fattura.
4) In integrazione servizi - dettaglio - Spese oppure in Altri dati - righe fattura, inserire le spese imputandole alla nazione in cui sono state sostenute (vedi immagine sopra) e flag Da fatturare attivato (rettangolo blu)


Prima di applicare quanto esposto in questo post, consultate il vostro consulente per come intende farvi conteggiare l'imponibile in Germania.




giovedì 26 settembre 2013

Stop all'inversione contabile in Germania

ATTENZIONE

A partire dal 1° ottobre 2013, la Germania dice stop all'inversione contabile.
Questo significa che per le tratte tedesche, la denuncia IVA e la relativa dichiarazione spetta sempre al vettore prestatore del servizio.
Viene a decadere così per la Germania, la distinzione tra agenzie di viaggio+vettori e tutte le altre categorie clienti, che regolava la competenza del suddetto obbligo fiscale.